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Reclami assicurativi

Reclami Wakam

I clienti Wakam non soddisfatti dei servizi ricevuti possono comunicare i loro reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri secondo le seguenti modalità:

  • Mail: reclami.prima@la-parisienne.fr
  • Fax: +33 (0)142945001
  • Posta:Wakam
    120-122 Rue Réaumur - 75002 Paris - France


Avendo cura di indicare i seguenti dati:


  • Nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
  • Numero della polizza e nominativo del contraente;
  • Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
  • Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  • Ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.

Reclami ad IVASS

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353 o via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it/com e presentare un reclamo avendo cura di indicare i seguenti dati:


  • Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • Breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela;
  • Copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  • Ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

L'IVASS non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all’attribuzione di responsabilità ove questi implichino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all’Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.

Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale

  • Mediazione obbligatoria. L’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria –  il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi. Il procedimento s’introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente.
  • Negoziazione assistita. L’art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.
  • Conciliazione paritetica. ANIA ed alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni RC Auto fino a 15.000 euro. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla legge; - rifiuto del risarcimento; - accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Paritetica basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno aderito all’accordo indicate sul sito dell'ANIA

Reclami Autorità di Vigilanza dello Stato Membro d’Origine

Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all’Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d’Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09).

Rendiconto sull’attività di gestione dei reclami

In base al Regolamento ISVAP, la Compagnia pubblica ogni anno un rendiconto completo relativo alla gestione dei reclami.
Rendiconto Reclami 2020

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